Art. 2
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[1]Le domande devono essere presentate, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al primo presidente della Corte di appello o al presidente del Tribunale, giusta le disposizioni del regolamento, approvato con R. decreto 25 ottobre 1925, n. 2537. Sulle domande provvedera', nei due mesi successivi, la stessa Commissione incaricata di esaminare le istanze dei professori di disegno architettonico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Giuriati - Fedele.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
