Art. 1
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La pensione di architettura presso il Pensionato artistico in Roma, ottenuta mediante concorso, e' equiparata alla licenza di professore di disegno architettonico conseguita in un'Accademia o Istituto di belle arti del Regno al fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, nell'albo degli ingegneri ed architetti, purche' il richiedente abbia esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
