Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non comportano la corresponsione di assegni arretrati.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
