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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DI0 E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, gli ufficiali generali anche fuori grado, i caporali d'onore e quegli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che siano in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, sono da considerarsi equiparati agli impiegati dello Stato.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
