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[1]Sono autorizzate: 1° l'emissione dei bollettini per pacchi da L. 16 e 18 del tipo unico, come carta, disegno, stampa e dimensione, dei bollettini per pacchi descritto col Nostro decreto 29 dicembre 1927, n. 2651, e con i francobolli e le leggende stampate nel colore arancione pel valore da L. 16 e nel violetto per quello da L. 18; 2° la ristampa con la modifica di colore, dal nero nel rosso, nel francobollo e nelle leggende del bollettino per pacchi da L. 2,50 in corso di validita'.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1933 - Anno XI
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]Ciano - Jung.
[5]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
[6]Registrato alla corte dei conti, addi' 20 aprile 1933 - Anno XI
[7]Atti del Governo, registro 331, foglio 85. - Mancini.
Testo in vigore dal 2 maggio 1933 al 16 dicembre 2010
