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[1]Tutte le stazioni radioelettriche che non soddisfano alle condizioni stabilite nel precedente art. 4 dovranno, tranne casi di assoluta necessita', astenersi dall'eseguire trasmissioni durante il periodo dalle ore 20 alle 23.30 (tempo locale) assegnato alle radioaudizioni telefoniche.
[2]Il collaudo delle stazioni radiotelegrafiche delle navi ancorate nei porti e nei sorgitori del Regno o delle Colonie, non potra', tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, essere effettuato nelle ore comprese fra le 12 e 24 (tempo locale).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
