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[1]Le stazioni fisse e quelle terrestri o di bordo non potranno impiegare le onde assegnate dalla Conferenza radiotelegrafica internazionale di Washington ai servizi di radiodiffusione telefonica.
[2]Nella gamma 1300-1500 Kc/S (230-200 metri) assegnata in comune ai servizi di radiodiffusione telefonica ed ai servizi mobili e marittimi, questi ultimi non potranno impiegare che l'onda di 1365 Kc/S (220 metri) destinata alle comunicazioni delle piccole navi.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
