Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le stazioni radioelettriche fisse o terrestri di qualsiasi specie esistenti nell'interno del Regno alla data in cui entrera' in vigore la presente legge, dovranno entro un anno da tale data cessare definitivamente dal fare uso di apparecchi a scintilla, sostituendo la trasmissione ad onde smorzate con quella ad onde continue o ad onde continue interrotte o modulate.
[2]E' fatta eccezione per le stazioni costiere per le quali l'uso degli apparecchi a scintilla potra' essere tollerato fino al 1° gennaio 1930, esclusivamente nelle comunicazioni con le navi e sempre che sia accertata la impossibilita' di ricevere le trasmissioni ad onda continua o continua interrotta, o continua modulata con gli ordinari ricevitori.
[3]E' fatto pero' obbligo alle predette stazioni costiere di provvedersi egualmente di apparecchi trasmittenti ad onda continua (capaci di emettere anche le onde continue interrotte o modulate) e di servirsene a preferenza nelle comunicazioni con unita' mobili.
[4]Nelle Colonie l'uso delle stazioni a scintilla e' tollerato fino al 1° gennaio 1935, con opportune limitazioni di orario.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
