Art. 25 — Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore

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La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art25 · fonte del testo

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