Art. 11 — Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
(( (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede)).
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1993 al 17 aprile 2002. 82 parole tolte, 85 parole aggiunte.
aggiunto: (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provincialetolto: si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica,aggiunto: , ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7tolto: antimeridiane alle ore 22aggiunto: alle ore 15 del lunedi' successivo. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 deltolto: testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato conaggiunto: citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblicatolto: 16 maggio 1960, n. 570tolto: , e successive modificazioni, rinvia leaggiunto: del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio delle schedetolto: alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votoaggiunto: .
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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