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L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'articolo 20. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalita' indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale, circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate. Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purche' non inferiore a 50.000. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ((ai candidati)) proclamati eletti.

Testo in vigore dal 30 marzo 2004 al 23 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 104/2006

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 2006

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), nella parte in cui non…

    Art. 41 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 22 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

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  • Sentenza n. 239/2018

    Questione infondata
    21 dicembre 2018

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole; ne discende l'ammissibilità delle questioni sollevate dal rimettente, che non chiede una pronuncia sostanzialmente additiva o sostitutiva della vigente clausola di sbarramento con altra ritenuta conforme al canone di ragionevolezza, ma si limita a rilevare il contrasto della normativa censurata con i parametri costituzionali indicati. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010; ordinanza n. 260 del 2002 ). L'individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo in relazione al contesto storico-politico di riferimento non è, in assoluto, esente dal sindacato di costituzionalità, ben potendo essere censurata qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza, cosicché il sindacato della Corte costituzionale è chiamato a verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014 ).

    Art. 21 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 22 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 1 Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/2016

    Questione inammissibile
    7 luglio 2016

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. - degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), recanti la disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, perché i giudici rimettenti si limitano a richiamare, quanto all'interesse ad agire, le precedenti decisioni di altri organi giurisdizionali; nonché, quanto al petitum , il contenuto delle domande presentate dai ricorrenti. La domanda si rivela così priva di argomentazione, perché non raggiunge la soglia di sufficienza e non implausibilità richiesta per consentire lo scrutinio del giudice costituzionale. I giudici rimettenti non offrono infatti un'adeguata motivazione sull'appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche (asseritamente discriminate rispetto a quelle di lingua francese, tedesca e slovena), e non tengono conto che le disposizioni di legge regolanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia consentono una tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, giustificando il differente trattamento rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione argomenti, quanto all'interesse ad agire e al petitum , in modo sufficiente e non implausibile, v., ex multis , le citate sentenze nn. 110/2015, 200/2014, 91/2013 e 41/2011. Sul principio per cui il sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, v. la citata sentenza n. 236/2010. Sulla diversità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia rispetto a quelle sollevate nell'ambito di azioni volte all'accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, v. la citata sentenza n. 259/2009 e la citata ordinanza n. 512/2000.

    Art. 12 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 21 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 22 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1979 al 30 marzo 2004. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… cifra individuale, purche' non inferiore a 50.000. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai tolto: rappresentanti aggiunto: candidati proclamati eletti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art22 · fonte del testo

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