Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, e' sostituito dal seguente: "La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione e' tollerata, ma i vini gessati contenenti piu' di grammi 1,50 per litro di solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di solfati consentito per la vendita per consumo diretto e' di grammi 2,50 per litro".

Testo in vigore dal 24 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-02-15;46~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari