A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilita' liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario. Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".
Testo vigente dal 4 gennaio 1950
