Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10 ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dallo esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1144~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari