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[1]Per somministrazioni di energia elettrica alle ferrovie dello Stato per la trazione dei treni, il Ministro per le comunicazioni, in via eccezionale e previo consenso del Ministero delle finanze, puo' autorizzare la stipulazione di contratti di durata superiore ai nove anni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Host Venturi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
