Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 giugno

1984, n. 245, recante: "Elaborazione del piano generale dei

trasporti", promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia

e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 21 e 23 luglio

1984, depositati in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritti

ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 21 luglio 1984, ha impugnato la legge 15 giugno 1984,

n. 245, recante "Elaborazione del piano generale dei trasporti", per

violazione degli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto speciale

(legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), deducendo che la normativa

impugnata non prevede una adeguata partecipazione delle regioni alla

formazione del piano;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il

23 luglio 1984, ha impugnato l'art. 2 della suddetta legge n.

245/1984, per violazione degli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma

primo, e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e

relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381),

deducendo che illegittimamente la garanzia della "intesa" tra lo

Stato e la Provincia è prevista solo nella fase di predisposizione

del progetto del piano generale dei trasporti, e non anche in quelle

successive di formazione dello schema di piano, ad opera del Ministro

dei trasporti, e della approvazione dello stesso, anche con eventuali

modifiche, da parte del Consiglio dei ministri;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, mediante l'Avvocatura dello Stato, contestando la

fondatezza dei ricorsi.

Considerato che i due giudizi, per ragioni di connessione, vanno

riuniti;

che, quanto all'impugnativa promossa dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia, per dedotta violazione delle sue competenze in

tema di "trasporti... di interesse regionale" e di "urbanistica"

(art. 4, nn. 11 e 12, dello Statuto) in relazione a quanto disposto

dagli artt. 44 e 47 dello Statuto, è sufficiente osservare:

a) come la partecipazione della Regione, ai sensi del citato

art. 44, al procedimento di formazione del piano generale dei

trasporti sia adeguatamente garantita dalla facoltà di intervenire

alle riunioni del Comitato costituito per la elaborazione del piano,

prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 245/1984;

b) come la consultazione della regione, contemplata dal citato

art. 47, riguardando l'istituzione concreta dei servizi di trasporto,

la regolamentazione di tali servizi, una volta istituiti, e la

successiva modificazione degli stessi, non sia affatto preclusa dalla

legge impugnata, la quale riguarda soltanto la previsione

programmatrice, necessariamente caratterizzata da generalità ed

astrattezza, dei servizi di trasporto, secondo quanto chiaramente

enunciato dall'art. 1 della legge n. 245/1984 ("al fine di assicurare

un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di

coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione

degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo... approva il

piano generale dei trasporti... ");

c) come, secondo gli espressi rilievi, le esigenze

partecipative della Regione e quindi quelle della sua speciale

autonomia siano adeguatamente tutelate anche in relazione a un atto

di pianificazione, qual è quello in esame, diretto ad assicurare un

"indirizzo unitario alla politica trasporti" sull'intero territorio

nazionale (art. 1 sopracitato);

che, pertanto, il ricorso suindicato va dichiarato

manifestamente infondato;

che, quanto all'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma di

Bolzano, sulla premessa della recessività, nelle fasi successive del

procedimento di formazione del piano, della "intesa" raggiunta tra

Stato e provincia nella fase di predisposizione del piano, essa

appare manifestamente infondata per effetto della erroneità del

presupposto dal quale muove;

che, infatti, come ha riconosciuto l'Avvocatura dello Stato, non

è dato desumere, dalla normativa impugnata, argomento alcuno a

sostegno dell'asserita recessività della "intesa", la quale, al

contrario, va ritenuta vincolante anche nelle fasi di approntamento

dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che

eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa".

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale della legge 15 giugno 1984,

n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) sollevate

rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia

autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari