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A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge, e per tutto il 1864, decorrera' un nuovo termine a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'iscrizione, e la trascrizione, o per instituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.
Testo in vigore dal 29 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
