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[1]Sara' provveduto con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato, alla liquidazione delle Societa' indicate nell'articolo precedente, all'amministrazione temporanea del capitale occorrente al pagamento dei sussidi e pensioni da esse dovuti, e alla ripartizione dell'attivo fra i soci in proporzione dei rispettivi loro dritti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma, addi' 7 luglio 1878.
[4]UMBERTO.
[5]E. Di Brocchetti.
Testo in vigore dal 12 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
