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[1]Le amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto rispettivamente nel triennio 1884-85-86.
[2]Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 marzo 1888.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 10 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
