Art. 2
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[1]La somma indicata nell'articolo precedente verra' stanziata in aggiunta al corrispondente capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra ripartitamente in tre esercizi come segue:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 marzo 1888.
[5]UMBERTO.
[6]E. Bertole-Viale. A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
