Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 6,000,000 per opere di acquartieramento.
Testo in vigore dal 30 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
