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Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data. La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa e' effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1695~art3 · fonte del testo

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