Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le infrazioni al divieto stabilito nell'articolo 1 della presente legge, sia per la vendita sia per l'impiego dei combustibili solidi esteri o del coke, come pure la omessa denuncia di cui all'art. 2, sono punite con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000. Il combustibile, oggetto della infrazione, puo' essere sequestrato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - RICCI - HOST VENTURI - RICCARDI - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 25 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
