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[1]I proprietari o utenti di impianti di riscaldamento, nonche' le imprese di riscaldamento, hanno l'obbligo di denunciare i quantitativi di combustibili solidi esteri o di coke che fossero per avere a propria disposizione al 31 agosto 1940-XVIII.
[2]La denuncia dovra' essere fatta il 15 settembre 1940-XVIII, al Prefetto della provincia, il quale, ove non autorizzi il consumo delle quantita' denunciate, potra' in qualsiasi momento disporne la requisizione totale o parziale.
Testo in vigore dal 25 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
