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[1]A decorrere dal 1° settembre 1940-XVIII, e' fatto divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri, o coke derivato dalla distillazione degli stessi, per usi di riscaldamento di edifici o locali pubblici o privati.
[2]Tuttavia, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, potra' essere consentito ad alcune categorie di consumatori, da determinarsi dal Ministro stesso, l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, nonche' degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione, come pure dell'antracite che si rendesse disponibile sul mercato.
Testo in vigore dal 25 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
