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Le proposte, i contratti e le dichiarazioni in contrasto con i divieti suddetti sono nulli. La nullita' si estende anche alle disdette delle polizze date dagli assicurati, in dipendenza dei contratti o delle dichiarazioni precedentemente contemplati, sempre che la disdetta, pervenga all'impresa di assicurazione anteriormente all'ultimo anno di durata della polizza in corso.
Testo in vigore dal 3 maggio 1941 al 22 dicembre 2008
