Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 aprile 2006, n.198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 aprile 2006, n.198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal seguente: Articolo 22. - "E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa, di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria: 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;. 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila; 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000; 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000; L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 APRILE 2006, N.198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-09;7~art4 · fonte del testo
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