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Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 1, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. Ove si tratti di piccole quantita' di materiale e comunque non superiore ai cinque chilogrammi, la pena e' dell'ammenda da L. 300 a L. 1000.
Testo in vigore dal 5 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
