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I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire Indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, qualora si tratti di attivita' soggetta a licenza od autorizzazione amministrativa, potra' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata la licenza od autorizzazione.
Testo in vigore dal 29 marzo 1941 al 4 luglio 1946
