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[1]E' vietato l'uso di parole straniere nelle insegue, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in genere in ogni forma pubblicitaria, con qualunque mezzo effettuata.

[2]Gli avvisi, i cartelli, le liste ed in genere ogni scritto, esposti nell'interno dei locali pubblici o di commercio, devono essere redatti in lingua italiana.

[3]Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 251, e quelle della legge 12 febbraio 1940-XVIII, n. 215, salvo per cio' che concerne i cartelli pubblicitari e il materiale pubblicitario in genere.

Testo in vigore dal 29 marzo 1941 al 4 luglio 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-23;2042~art2 · fonte del testo

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