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L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti e' vietata.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1961-02-03;4~art3 · fonte del testo

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