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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA.
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:
[7]«Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 giugno 1902.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]G. ZANARDELLI. GIOLITTI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 1 luglio 1902 al 21 giugno 1904
