Art. 2 — Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015

Le iniziative per la promozione della candidatura della citta' di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalita' del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalita' di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unita' previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento ((e nell'esecuzione)) dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilita' generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del ((codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Testo vigente dal 12 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2007 al 12 aprile 2007. 2 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento tolto: ed esecuzione aggiunto: e nell'esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di … contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del aggiunto: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-02-15;10~art2 · fonte del testo

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