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[1]All'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che possono interessare la sanita' pubblica, e le denunzie degli aborti. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio, deve darne denunzia mediante rapporto».

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art5 · fonte del testo

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