Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti capoversi:

[2]«Il giudice, investito del giudizio contravvenzionale, puo', inoltre, aggiungere a tali pene la chiusura temporanea da un mese ad un anno, o la chiusura definitiva dell'esercizio.

[3]«Indipendentemente dal giudizio penale, il Prefetto della Provincia puo' disporre e fare eseguire la chiusura dell'esercizio.

[4]E' abrogato l'art. 60 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889».

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art14 · fonte del testo

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