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Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, puo' essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;117~art4 · fonte del testo

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