Art. 1 — Controlli sanitari
Ferme restando le disposizioni ((dell'articolo 32)) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)), per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) e' fatto obbligo ai passeggeri ((e al personale)) dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ((e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS)) di sottoporsi, presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanita', trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).
Testo vigente dal 12 luglio 2003
