In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per finalita' extra-sanitarie. 2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • b)il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche' effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalita' indicate nel primo periodo."

Testo vigente dal 11 novembre 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/2013

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 2013

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art. 17, comma 4, lett. e ), del d.l. n. 98 del 2011, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6- bis , comma 2, lett. a ) e b ), del d.l. n. 158 del 2012), il quale prevede che "nelle regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale". Infatti, la disposizione censurata, la cui durata nel tempo, inizialmente prevista per un anno, già è stata, con due provvedimenti di proroga adottati dal legislatore, differita di ulteriori due anni sino al 31 dicembre 2013, oltre a prevedere, nella attuale versione, la estinzione delle procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del vincolo pignoratizio gravante sui beni bloccati ad istanza dei creditori delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate, con derivante e definitivo accollo, a carico degli esecutanti, delle spese di esecuzione già affrontate, non prevede alcun meccanismo certo, quantomeno sotto il profilo di ordinate procedure concorsuali garantite da adeguata copertura finanziaria, in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi inutilmente azionati; sicché, la disposizione censurata si pone, in entrambe le sue versioni, in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto, in conseguenza della norma censurata, vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi. Inoltre, con la disposizione censurata, il legislatore statale ha creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. (gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dai rimettenti restano asosrbiti). - In relazione a casi analoghi, v. citate sentenze n. 277 del 2012, n. 364 del 2007, n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003.

    Art. 17 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 6-bis Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/2014

    Questione inammissibile
    6 marzo 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6- bis del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 - impugnato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 41, 77, secondo comma, 111, secondo comma, Cost. - che stabilisce alcune limitazioni, con riguardo alle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, per le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, e per i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie. Infatti, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nel testo risultante dal d.l. n. 158 del 2012, la questione è divenuta priva di oggetto. - Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia nel testo risultante dal d.l. n. 98 del 2011, sia nel testo risultante dal d.l. n. 158 del 2012, v. la citata sentenza n. 186/2013.

    Art. 6-bis Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 257/2013

    Questione inammissibile
    31 ottobre 2013

    È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (come modificato ed integrato dagli artt. 17 del d.l. n. 98 del 2011 e 6- bis del d.l. n. 158 del 2012), impugnato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede che nelle Regioni già commissariate, in quanto sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2013, che siano estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito in danno delle predette aziende e che cessino altresì i doveri di custodia sulle somme pignorate con obbligo per i custodi di renderle, senza previa pronunzia giurisdizionale, disponibili per il pagamento dei debiti riconosciuti e per l'espletamento delle funzioni istituzionali delle predette aziende. Infatti, la sentenza n. 186 del 2013, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, v. la citata sentenza n. 186/2013.

    Art. 17 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 6-bis Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-09-13;158~art6bis · fonte del testo

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