Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni politiche del 1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:
- a)la riduzione ((ad un quarto)) del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, ((e lettera b), primo e quarto periodo,)) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 232));
- c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 232));
- d)le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.
Testo vigente dal 4 gennaio 2013
