In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Testo vigente dal 16 febbraio 2008

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-02-15;24~art6 · fonte del testo

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