Art. 1 — Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005
Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del (( testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del (( testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
Testo vigente dal 26 marzo 2005
