Art. 4 — Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa
In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati puo' essere effettuata con le modalita' previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non e' in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilita' derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del ((testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perche' si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, e' consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Testo vigente dal 18 maggio 2025
