Art. 13-bis — Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping
E' istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attivita' di promozione del turismo. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Testo vigente dal 31 luglio 2014
