Capo II – Norme sostanziali
- Art. 7 — Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto
- Art. 7-bis — (Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi). 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile"
- Art. 8 — Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
- Art. 9 — Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico
- Art. 10 — Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177
- Art. 11 — Mercato elettronico della pubblica amministrazione
- Art. 12 — Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 13 — Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
- Art. 13-bis — Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche
- Art. 13-ter — Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
- Art. 14 — Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia
- Art. 15 — Copertura finanziaria
- Art. 16 — Entrata in vigore