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Miscellanea
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
- Aggiornato al
- 19 aprile 2016
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 45
Capo I — Norme organizzativeartt. 1-6abrogato
- Art. 1Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblicaabrogato
- Art. 1-bis(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane, province e regioni). 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013abrogato
- Art. 2Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e serviziabrogato
- Art. 3Organizzazione e programma di lavoroabrogato
- Art. 4Relazione al Parlamentoabrogato
- Art. 5Poteriabrogato
- Art. 6Requisiti di nominaabrogato
Capo II — Norme sostanzialiartt. 7-16
- Art. 7Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto
- Art. 7-bis(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi). 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile"abrogato
- Art. 8Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
- Art. 9Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico
- Art. 10Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177
- Art. 11Mercato elettronico della pubblica amministrazioneabrogato
- Art. 12Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosaabrogato
- Art. 13Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
- Art. 13-bisDisposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche
- Art. 13-terUtilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
- Art. 14Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia
- Art. 15Copertura finanziaria
- Art. 16Entrata in vigore
