Art. 5 — Disposizioni varie
Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:
- a)non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;
- b)non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
- c)e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.
Testo vigente dal 29 dicembre 2001
