Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2006 al 20 marzo 2006. 357 parole tolte, 2 parole aggiunte.

tolto: Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 4, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura intera. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d), 5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 6, comma 1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.aggiunto: DECRETO DECADUTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-17;10~art10 · fonte del testo

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