Art. 6-bis — Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Al fine di preservare la capacita' ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ((nel corso dell'anno 2020)), 40 unita' di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unita' di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attivita' di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacita' assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno ((2019)). L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalita' inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 31 dicembre 2019
