Art. 44-bis — Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile
1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di due volte"
Testo vigente dal 20 novembre 2018
