Art. 3-ter — Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6";
- c)al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;
- d)al comma 6, terzo periodo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".
Testo vigente dal 29 gennaio 2006
